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Agenzie di viaggio

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Le agenzie di viaggio offrono prestazioni verso quei soggetti che vogliano compiere un viaggio per necessità, svago o lavoro. I servizi offerti vanno dalla semplice operazione di emissione di biglietteria aerea, marittima, ferroviaria alla formulazione di pacchetti turistici personalizzati, in territorio sia nazionale sia estero e possono comprendere oltre al viaggio anche il soggiorno. Le agenzie di viaggio sono, inoltre, in grado di fornire al viaggiatore servizi e prodotti accessori inerenti alla sfera dei viaggi.
Ai sensi della legge regionale toscana 86 del 2016, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” (articoli 87-95), che regola il settore, sono agenzie di viaggio di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:​
  1. produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, (Tour Operator);
  2. produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico, (Tour Operator + Travel Agent);
  3. intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico, (Travel Agent).
  4. raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.
Per aprire un'agenzia di viaggio:
la denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale (oltre a non poter contenere nomi di Regioni o Comuni italiani). E' pertanto essenziale che il futuro agente di viaggio abbia provveduto, prima di presentare la SCIA, a verificare la disponibilità della denominazione inoltrando la richiesta di denominazione dell'agenzia di viaggio all'Ufficio per le politiche culturali e turistiche del Comune di Arezzo che provvederà a verificare la disponibilità della denominazione.
La SCIA va inviata telematicamente al Suap competente per territorio, che provvede all'inoltro all’Ufficio politiche culturali e turistiche del Comune di Arezzo, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione.
La SCIA attesta il possesso dei titoli e l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti. La stessa deve essere completa di tutte le informazioni richieste, perché dal momento della presentazione al Suap può essere iniziata l’attività. L’Ufficio dispone di 60 giorni di tempo per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti. Nel caso in cui la Segnalazione non fosse regolare o completa, l’Ufficio chiederà al Suap una nuova SCIA regolare o l'integrazione alla SCIA incompleta.
Nel caso fosse necessario, l’Ufficio dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fissando un termine entro il quale l’interessato può provvedere a conformare la Segnalazione alle norme vigenti. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l’Ufficio verifica se l’attività è stata conformata e dispone definitivamente circa la prosecuzione dell’attività.
 
Elementi essenziali per l’inizio dell’attività:
- attribuzione della denominazione dell’agenzia di viaggio previo accertamento da parte dell’Ufficio che sul territorio nazionale non operino agenzie con nominativo uguale o simile;
- titolare o legale rappresentante della società che sottoscrive la SCIA;
- direttore tecnico, nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante non possieda i titoli professionali richiesti per svolgere la funzione;
- locali per l’esercizio dell’attività, come previsto dall’art. 88 comma 3 della L.R.86/2016, per le agenzie che effettuano vendita al pubblico in locali aperti al pubblico (requisito non sussistente nel caso di agenzia di viaggio on-line).
Nei locali in cui si esercita l’attività di agenzia di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari nel rispetto delle normative di settore, purché l’attività di agenzia di viaggi sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza sarà valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
Le agenzie che effettuano vendita al pubblico devono essere in possesso del certificato di agibilità, o attestazione, di un tecnico abilitato, che i locali hanno le caratteristiche previste dalla normativa vigente;
- dichiarazione di possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile e contro i rischi di insolvenza e fallimento;
- scelta del tipo di attività, tra quelle indicate al comma 1, lett. a), b), c), d) dell’art. 87 della L.R. 86/2016.
Nel caso venga esercitata attività complementare, occorre essere in possesso della SCIA o autorizzazione rilasciata dall'autorità competente in relazione all’attività svolta e occorre comunicare le attività complementari al Suap competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività.
N.B.: si invita ad assicurarsi, presso il Comune dove è ubicata l’agenzia, che il fondo destinato all’attività rientri nella “destinazione d’uso” di agenzia di viaggi previsto dalla normativa vigente. Nel caso si scelga di svolgere attività complementare successivamente all’apertura dell’agenzia di viaggi, bisogna comunicare al Suap la nuova attività svolta presentando la SCIA tramite l’apposito modello sul portale STAR.
 
Il portale STAR
Tutte le pratiche di inizio attività, cessazione, variazioni o altri adempimenti amministrativi e tecnici devono essere obbligatoriamente inviati telematicamente al SUAP, competente per territorio, tramite il portale STAR.
Collegarsi a questo link e selezionare la provincia di appartenenza e il relativo comune. Per poter inviare la pratica sarà necessario effettuare l'accesso tramite autenticazione sicura. (CNS o SPID o CIE).
 
 
Variazioni (per agenzie già aperte)
Le variazioni relative al tipo di attività esercitata, secondo l’articolo 89 comma 5 della L.R. 86/2016, comportano l’obbligo di una SCIA al Suap.
Ogni variazione relativa a:
• denominazione dell’agenzia;
• titolare o al rappresentante legale della società;
• persona preposta alla direzione tecnica;
• denominazione o ragione sociale della società;
• sede dell’agenzia;
• sede legale della società,
comportano l’obbligo di invio di comunicazione (e non SCIA) al Suap.
 

Per effettuare la comunicazione di variazioni, occorre collegarsi al portale STAR a questo link. Nella parte in basso a destra selezionare provincia e comune di riferimento ed effettuare l'accesso tramite autenticazione sicura (CNS o SPID o CIE).

A quel punto sarà possibile inviare la pratica di variazione. Trattandosi di variazione però, una volta compilata la comunicazione occorre allegare come documentazione ulteriore, anche questo modello da compilare avendo cura di spuntare l'opzione o le opzioni che sono variate.

 
Agenzie di viaggio on line
Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni elencate nei paragrafi precedenti ad esclusione del possesso del locale aperto al pubblico; le agenzie di viaggio on line sono comunque tenute a comunicare l'indirizzo della propria sede legale.

La Regione Toscana per venire incontro alle esigenze delle agenzie, in questo periodo di emergenza, ha deciso di snellire la procedura di variazione ad agenzia di viaggio online. Per tale motivo occorre semplicemente fare comunicazione di variazione al SUAP competente per territorio.

Nello specifico la procedura da seguire è la seguente:

Collegarsi al portale STAR a questo link. Nella parte in basso a destra selezionare provincia e comune di riferimento ed effettuare l'accesso tramite autenticazione sicura (CNS o SPID o CIE).

A quel punto sarà possibile inviare la pratica di variazione di sede. Trattandosi di variazione, una volta compilata la comunicazione occorre però allegare come documentazione ulteriore, anche questo modello da compilare avendo cura di spuntare l'opzione variazione "da agenzia tradizionale ad agenzia online".

 
Direttore Tecnico
nel caso in cui il titolare o legale rappresentante dell’agenzia non possieda i requisiti professionali, deve avvalersi di un direttore tecnico in possesso di detti requisiti. Il direttore tecnico ha l'obbligo di prestare la propria attività in maniera continuativa ed esclusiva presso una sola agenzia di viaggio. Il direttore tecnico deve dichiarare di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
La competenza sugli esami per direttore tecnico di agenzia di viaggio è passata alla Regione Toscana dal primo gennaio 2016 in base alla legge regionale n. 86 del 2016.
Gli esami per diventare direttore tecnico sono banditi, organizzati ed effettuati dalla Regione Toscana.
 
Adempimenti obbligatori annuali:
Si ricorda che come prescritto dall'Art. 91 della L.R. 86/2016le agenzie di viaggio sono tenute comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, al comune capoluogo di provincia, di aver adempiuto alla stipula della polizza di responsabilità civile a favore del viaggiatore e di quella a garanzia di insolvenza o fallimento tramite questo modello da compilare ed inviare alla email teatro@comune.arezzo.it
 
 
Normativa di riferimento:
Area tematica: