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Convivenze di fatto

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REQUISITI per COSTITUIRE la convivenza di fatto
Le convivenze di fatto, sono disciplinate all’art. 1, dai commi 36 al 65 della legge n.76 del 20 maggio 2016, e riguardano coppie anche dello stesso sesso composte da persone:

  • di maggiore età;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenti nel Comune di Arezzo;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non vincolate da vincoli di matrimonio o da unione civile, tra loro o con altre persone.

Per la registrazione della convivenza presentare il modulo "Costituzione della convivenza di fatto" e presentarlo unitamente ai documenti di identità di entrambi i dichiaranti.

Le coppie che risultano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Arezzo devono presentare solo la dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto.

Le coppie già residenti nel Comune di Arezzo ma che intendano cambiare indirizzo oppure che provengono da altro Comune o dall'estero (sia che si spostino entrambi ad uno stesso indirizzo o che uno dei due raggiunga l’altro) devono presentare:
1) la dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto
2) la dichiarazione di cambio di residenza

Modalità di presentazione:

  1. via PEC all'indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto: "Costituzione della convivenza di fatto”
  2. di persona allo Sportello Unico SU APPUNTAMENTO
  3. domanda a mezzo posta raccomandata, indirizzata all'Ufficio Anagrafe, all'indirizzo Piazza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica (posta elettronica semplice o certificata) deve essere effettuata secondo una tra le seguenti modalità:
• la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale,
• la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente,
• la copia della dichiarazione, recante la firma autografa del richiedente, deve essere acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO 

In base alla legge 20 maggio 2016, n. 76  i conviventi di fatto:

1) Diritti ordinamento penitenziario: hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. (art 1 comma 38)

2) Potere di rappresentanza:

  • in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. ( art 1 comma 39)
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. (art 1 commi 40 e 41) 

3) Diritti inerenti la casa di abitazione:

  • In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. (art 1 comma 42)
  • Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. (art 1 comma 43)
  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. (art 1 comma 44)

4) Diritto all’assegnazione casa popolare: Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o causa di preferenza  possono  godere,  a  parita'  di  condizioni,  i conviventi di fatto.  (art 1 comma 45) 

5) Impresa familiare: al  convivente  di  fatto che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa dell'altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa'  o  di  lavoro subordinato (art. 1 comma 46)

6) Interdizione , inabilitazione amministratore di sostegno: il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore  o amministratore di sostegno,  qualora  l'altra  parte  sia  dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile. 

7) Risarcimento danno: in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

 

CESSAZIONE della CONVIVENZA di FATTO:

La convivenza di fatto può estinguersi nei seguenti casi:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o tra convivente ed altra persona;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando il modulo Cessazione della convivenza di fatto con una delle modalità di cui sopra.

 

CONTRATTO DI CONVIVENZA: disciplina dei rapporti patrimoniali (art 1 commi 50-54)

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.

Contenuto del contratto: Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.  

Il contratto può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in  relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o  casalingo;
  • il regime  patrimoniale della comunione  dei  beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza con le modalità dell’art 51. 

Nullità del contratto di convivenza. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione giudiziale di una delle parti;
  • condanna  di una delle parti per il delitto di cui all’articolo 88 del Codice civile.

Risoluzione del contratto di convivenza (art 1 comma 59-60). Il contratto di convivenza si risolve per: 

  • accordo delle parti; 
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, comunicati dall’ufficiale di stato civile;
  • morte di uno dei contraenti, notificata dal professionista.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato. In caso di recesso unilaterale (art 1 comma 61): il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione.

In caso di matrimonio o unione civile (art 1 comma 62) tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;

In caso di morte di uno dei contraenti( art 1 comma 63): il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

CERTIFICAZIONE:

La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, allo Sportello Unico SU APPUNTAMENTOPer informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Anagrafe

Dove rivolgersi: