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Mancato pagamento delle sanzioni

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Iscrizione a ruolo, emissione di cartella esattoriale, esecuzione forzata.

 

In caso di mancato pagamento di una sanzione entro i termini indicati nel verbale, l'Amministrazione comunale procede al recupero della somma dovuta, con aggiunta delle maggiorazioni previste dalla legge, mediante iscrizione a ruolo. Il debito così costituito è trasmesso all'agente incaricato per la riscossione coattiva, il quale provvede alla notifica.

In caso di mancato pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza che sia intervenuto un provvedimento di sospensione, l'agente può iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore e dei coobbligati.

Per avere informazioni riguardo alla cartella esattoriale, l’interessato (o altra persona delegata) può rivolgersi anche alla Polizia Municipale, Ufficio Procedure Sanzionatorie, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle  ore 12,30 solo il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Richiesta di annullamento della cartella esattoriale

Rivolgendosi alla Polizia Municipale, Ufficio Procedure Sanzionatorie, è possibile verificare la possibilità di chiedere l'annullamento della cartella esattoriale, per alcuni casi particolari fra i quali:

- decesso dell'intestatario della cartella esattoriale;

- pagamento regolare della sanzione, effettuato nei termini previsti e dimostrabile con esibizione della ricevuta di pagamento.

Ricorso avverso la cartella esattoriale

Autorità competente per i ricorsi contro le cartelle esattoriali è il Giudice di Pace di Arezzo. Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Arezzo, in Piazza Falcone e Borsellino 1.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere in appello in Tribunale.

Normativa

La materia è regolata dalla legge n. 689 del 24.11.1981, articoli 27 e 206

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