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Guida istruzioni pagamento acconto IMU 2021

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IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

ANNO 2021

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

Entro il 16 GIUGNO 2021 deve essere effettuato il versamento della PRIMA rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2021.

Il pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n 15 del 20.04.2020, consultabili sul sito internet.

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art. 1 L 160/2019 l'IMU NON SI APPLICA per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 1

  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

  5. Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

NOVITA' 2021: PENSIONATI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE

Il comma 48, art. 1 L 30.12.2020, n 178 riduce del 50%, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta per una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo purché non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Per comunicare il diritto alla riduzione per la fattispecie di cui sopra è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021(scadenza 30/06/2022):
-indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è fruito della riduzione;
-riportando nelle annotazioni il riferimento normativo: art. 1 comma 48 L. 178/2020.

Base imponibile:

 

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:

Cat. A (no A/10) 160

Cat C/2-C/6-C/7 160

Cat. C/1               55

Cat A/10 80

Cat C/3-C/4-C/5 140

Cat B 140

Cat D (no D/5) 65

Cat D/5 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado.

 

  • Aree fabbricabili3: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (c. 741, lett. d) art.1 Legge 160/2019). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente. Per l'annualità 2021 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 137 del 18/05/2020.

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nella categorie A1, A8 o A9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento da parte degli eredi.

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2021 da utilizzare per l'acconto 2021 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 20/04/2020).

1) Aliquota 0,60%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazione:

  • € 200,00. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

     

2) Aliquota 1,06%

unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

3) Aliquota 0,89%

a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2022, di apposita autocertificazione, pena decadenza dal beneficio, redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e 2020 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2022, apposita comunicazione di cessazione.

4) Aliquota 0,89%

a) gli immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, e all'art 5 commi 1, 2 e 3 della legge n.431/1998 (comma 760 dell'art 1 L 160/2019);

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2022, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

5) Aliquota 1,06%

a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale.

6) Aliquota 0,60%

Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 del comma 741, dell'art 1 della L 160/2019. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2022, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

7) Aliquota 0,87%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

8) Aliquota 1,06%

a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

d) aree fabbricabili

9) Aliquota 0,76

Unità immobiliari iscritte nella categoria D3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili).

Aliquota 1,02%

Tutti gli altri immobili.

COMODATO GRATUITO

Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 15 del 20/04/2020, (che chiameremo “comodato Comunale”) relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Pertanto, anche per l'anno 2021 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 1,02

2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge.

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

ALIQUOTA 0,89

3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 0,89

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

CANONI CONCORDATI

E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, a pena di decadenza entro il 30 giugno 2022, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune.

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

ESENZIONI STRAORDINARIE COVID-19

STRUTTURE RICETTIVE, FIERISTICHE E LOCALI DA BALLO

Ai sensi del comma 599 art. 1 L 178/2020 non è dovuta la prima rata IMU 2021 nei seguenti casi:

b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da  parte di  imprese  esercenti  attività  di   allestimenti   di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da  ballo,  night  club  e simili,  a condizione  che  i  relativi  soggetti   passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate

 

SOGGETTI DESTINATARI DI RISTORI STATALI
Ai sensi dell'art. 6 sexies del DL 41/2021 convertito in L 69/2021, non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 per i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame, cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo, e quindi l'esenzione IMU, non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto, 

  • agli Enti Pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;

  • ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Il contributo, e quindi anche l'esenzione IMU spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo, e quindi l'esenzione IMU, spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
ATTENZIONE: L'esenzione del presente punto si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori;

IMMOBILI SETTORE CULTURA
Ai sensi dell'art. 78 del DL 104/2020 non è dovuta l'IMU per le intere annualità 2021 e 2022 per gli  immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

OBBLIGO DICHIARATIVO
Per comunicare il diritto all'esenzione per le fattispecie di cui sopra è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021(scadenza 30/06/2022):
-indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è fruito dell'esenzione;
-barrando la casella esente;
-riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all'esenzione.

Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a “PAGAMENTO Nuova IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze (A1-A8-A9)

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. “D”

3930

39252

Fabbricati Merce 3939 ====

 

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00.

Ravvedimento operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune nella seguente sezione

1 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (c. 741 art1 L 160/2019). Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Non è più contemplata l'equiparazione all'abitazione principale per il pensionato AIRE (comma 741 lett.c L 160/2019)

2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)

3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

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Dove rivolgersi: 
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