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Decreto legislativo - 30/12/1992 n. 504

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Testo vigente

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (ICI)(1) (2).

(1) In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi articolo 2, comma 60, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(2) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare AGEA 14 giugno 2010, n. ACIU.2010.450.

TITOLO I

IMPOSTE COMUNALI (1)

(1) A norma dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 a decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare con regolamento l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento. Per la disciplina dell'imposta vedi commi da 146 a 151 del medesimo articolo 1.

CAPO I

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (1)

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al presente Capo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Art.7

Esenzioni (1).

1. Sono esenti dall'imposta:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. (2) (3).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al presente Capo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Vedi inoltre le ulteriori disposizioni di cui al medesimo articolo 1.

(2) Vedi interpretazione di cui all'articolo 7, comma 2 bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(3) Lettera modificata dall'articolo 91-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Vedi inoltre i commi 2 e 3 del medesimo articolo 91-bis.

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