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Decreto Legge - 02/03/2012 n. 16

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Testo vigente

Epigrafe

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16 (in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44. - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare CNR 07 marzo 2012 n. 12/2012; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 marzo 2012 n. 33582.

TITOLO I

Titolo I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art.4

Fiscalità locale

Art. 4

1.

12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (21).

 

(21) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 26 aprile 2012, n. 44, in sede di conversione.

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