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Consorzi diversi (1874-1891)

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u.a. 3

I Consorzi amministrativi1 la cui disciplina è contenuta essenzialmente negli articoli 156-172 del Testo Unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383 sono associazioni di persone giuridiche (Comuni e Province) costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici: sono "enti morali" ovvero hanno personalità giuridica propria distinta, quindi, da quella degli enti che ne fanno parte. Gli elementi essenziali dei consorzi sono, pertanto, una pluralità di soggetti per l'attuazione, la comune volontà di associarsi per perseguire un interesse condiviso, un provvedimento di costituzione emanato dal Prefetto o dalla Regione. Si distinguono in obbligatori, coattivi e facoltativi a seconda che la loro costituzione sia imposta dalla legge, discenda da un atto d'imperio dell'autorità amministrativa oppure sia il risultato della libera determinazione degli enti che lo costituiscono. Ogni consorzio ha: un'assemblea consorziale composta dai rappresentanti nominati dai consigli dei vari enti che costituiscono il consorzio; un consiglio direttivo (organo esecutivo del consorzio) eletto dall'assemblea; un Presidente ed un Segretario.

La legge del 30 agosto 1868 n. 4613 dispone l'obbligatorietà per i Comuni di provvedere alla costruzione e sistemazione delle strade comunali; per le strade vicinali gli utenti possono costituirsi in consorzio2 (la Giunta municipale provvede alla formazione del consorzio previa convocazione degli utenti e decide sulle questioni) anche per quelle strade non soggette a pubblico transito3. Il Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa secondo la diversa importanza delle strade, mentre per quelle non soggette ad uso pubblico il contributo del Comune è facoltativo e può essere concesso solo per opere di sistemazione o ricostruzione non superiore ad un quinto della spesa.

Le linee navigabili sono classificate in quattro classi dalla legge del 2 gennaio 1910 n. 9, ed entro cinque anni dalla promulgazione della legge devono essere iscritte nelle rispettive classi, tramite un decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici ed in concorso con altri ministeri. L'iscrizione ad una classe determina la percentuale di spesa pertinente allo Stato per le opere di ristabilimento e di manutenzione: in particolare, alle spese per le vie navigabili di terza categoria provvede il Consorzio obbligatorio delle Provincie e dei Comuni interessati, mentre lo Stato vi concorre per due quinti; alle spese per le vie navigabili di quarta classe provvede il Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti e privati interessati, con il concorso dello Stato4.

1)  Cfr. anche deliberazioni della Giunta municipale e delegazioni di consorzi del 1875.

2)  Art. 54 della legge di unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.

3)  Decreto legge luogotenenziale del 1 settembre 1918 n. 1446.

4)  Cfr. anche deliberazioni della Giunta municipale e delegazioni di consorzi del 1875.

 

  • Verbali delle adunanze (1875-1891), u.a. 2 W2.3

Regg.: Condotta veterinaria consortile5, Consorzio pel mantenimento della strada di Frassineto, Consorzio del Torrente Chianaccia, Consorzio della Via Novella, Consorzio di Campalle, Consorzio per la Strada vicinale di Sargiano, Consorzio per la via vicinale di Talzano, Consorzio pel restauro e mantenimento della Via vicinale della Bicchieraia, Consorzio per la sistemazione del Torrente Sella, Consorzio per la sistemazione della Piazzetta dell'Olmo [non costituito], Consorzio pel prosciugamento dei ristagni d'acque esistenti lungo un tratto della Strada ferrata aretina non lungi dalla Città, Consorzio pel restauro e pel mantenimento della Via vicinale detta del Duca [non costituito], Consorzio pel restauro e pel mantenimento della Via vicinale della Libbia, Consorzio pel restauro e pel mantenimento della Via vicinale delle Mariette e sue diramazioni [Viene deliberato di costituire tanti consorzi quante sono le vie vicinali interessate e cioè il Consorzio della via della Poderina, della via di S. Maria dei Prati, della strada della Capannina, della via della Valle, della via della Vainella, della via delle Mariette istituiti con deliberazione del 16 marzo 1875 dal Comune di Arezzo insieme con una delegazione degli interessati], Consorzio pel rilocamento di un tratto del Torrente Cerfone sopra corrente alla Chiusa di Banco, Consorzio pel mantenimento della strada Vecchia di Antria, Interessati nel restauro della Strada vicinale di Monte Petrognano [vi partecipa anche la Provincia di Arezzo], Consorzio per la strada vicinale della Ripa presso Tregozzano [non costituito], Consorzio pel restauro della Via degli Ortali, Consorzio per la strada vicinale di Collungo, Consorzio per la strada vicinale della Sella, Consorzio per la strada vicinale detta Vincola, Consorzio per la via vicinale della Madonna, Consorzio per la strada vicinale di Scopeto, Consorzio della strada vicinale detta Carraia o Carreccia, Consorzio per la strada vicinale delle Pietre. Campioni dei seguenti consorzi: Consorzio pel torrente Chianaccia 1876-1879, Consorzio pel torrente Campalle 1876-1878, Consorzio per la strada di Sargiano 1876-1880, Consorzio per la via Novella 1876-1878, Consorzio per la strada di Frassineto 1874-1878, Condotta Veterinaria Consortile 1875-1877.

  • Carteggio (1875-1891), u.a. 1 W2.3

B.: Consorzio della via e del torrente di Campalle, Consorzio per la costruzione della strada da Pieve Santo Stefano per Caprese Ponte alla Piera ed Arezzo, Consorzio veterinario, Consorzio della Sella, Consorzio del torrente Chianaccia, Consorzio pel restauro del piazzale dell'Olmo, Consorzio della Reglia degli Orti Redi, Consorzio del Torrente Cerfone [sciolto con Regio Decreto del 23 luglio 1926], Consorzio pel restauro e mantenimento della strada di Sargiano, Consorzio della via Novella, Consorzio delle vie vicinali delle Mariette e di Santa Maria dei Prati, Consorzio della via Vecchia, Consorzio della Bicchieraia.

 

 

5)  La condotta veterinaria viene istituita con deliberazione del Consiglio comunale del 5 giugno 1874 tra i Comuni di Arezzo, Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi, in ordine al regolamento del Consiglio provinciale del 24 febbraio 1874, con residenza del titolare ad Arezzo.

 

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