Tu sei qui

Bonifica dei siti inquinati

Share button

La bonifica delle aree contaminate interessa il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee) in cui si sono verificati, in tempi recenti o remoti, fenomeni di inquinamento associati principalmente a sversamenti di sostanze inquinanti di attività industriali.
Tale tipo di inquinamento è definito come localizzato poiché limitato ad un’area specifica, e deve essere distinto dall’inquinamento diffuso che interessa le medesime matrici ambientali, ma è determinato da fonti diffuse, come ad esempio le attività agricole.

Concetti generali e normativa nazionale
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, meglio conosciuto come Decreto Ronchi, vengono introdotti principi generali e regole precise sulle procedure da seguire nell’ambito degli interventi di bonifica sui siti contaminati in Italia, completate successivamente con l’entrata in vigore del decreto attuativo previsto dallo stesso Decreto Ronchi: il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999.

Le novità introdotte dal nuovo quadro normativo sono legate ad alcuni principi che per la prima volta vengono enunciati, come il fondamentale principio del “chi inquina, paga”.

Dall’anno 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 (Codice dell’ambiente) che definisce al Titolo V della Parte Quarta (Artt. 239-266) le norme per la bonifica di siti contaminati. Le specifiche tecniche sono contenute negli Allegati.
Un sito è definito come potenzialmente contaminato nel caso in cui sono superate le CSC Concentrazioni Soglia di Contaminazione dei parametri riferiti alle singole matrici ambientali riportati negli allegati al Decreto Legislativo sulla base della destinazione urbanistica dell’area.
Sulla base dell’esecuzione dell’analisi di rischio sito specifica sono definite le CSR Concentrazioni Soglia di Rischio dei parametri riscontrati sul sito.

Nel caso in cui le concentrazioni presenti sul sito superino le CSR il responsabile deve provvedere all’esecuzione degli interventi di bonifica dell’area contaminata.
Per bonifica si intende l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni di queste ultime presenti nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR.

I siti oggetto di bonifica presenti nel territorio comunale sono consultabili al seguente link.

Procedure

Al Comune è stata assegnata la competenza di approvare i progetti di bonifica, nelle sue varie fasi a partire dal piano di caratterizzazione, tramite l’analisi di rischio sito specifica tramite lo svolgimento di Conferenze dei Servizi, a cui partecipano tutti gli uffici comunali e i soggetti competenti in materia ambientale e sanitaria interessati al procedimento.

L’autorizzazione comunale costruisce autorizzazione unica e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, i pareri e gli altri atti di assenso acquisiti in Conferenza dei Servizi.

Per quanto riguarda le procedure si fa riferimento al documento prodotto da Arpat, riportato in allegati.

Regione Toscana e Arpat effettuano i controlli durante la realizzazione degli interventi di bonifica e al termine dei lavori Regione Toscana rilascia certificazione di avvenuta bonifica, a seguito della verifica degli stessi organi di controllo.

Modulistica

La modulistica, approvata con DGR 301/2010, è reperibile al seguente link:

Normativa
Nazionale

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi

Regionale
Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25 e smi: Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (BURT 28 maggio 1998, n° 19)

Legge Regionale 10/07/2006 n. 30: Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati

Piano regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate (BURT del 1 marzo 2000, n. 29)

DPGR n. 14/R del 25/02/2004: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della Legge Regionale 18 maggio 1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche (BURT del 3 marzo 2004, n. 9)

DGR n. 301 del 15/03/2010

L.R. 25/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati

Ufficio Competente: 
Area tematica: