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Viaggi occasionali

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Enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale possono organizzare e realizzare occasionalmente, senza scopo di lucro, viaggi, soggiorni, gite ed escursioni. Le associazioni senza scopo di lucro possono svolgere queste attività anche in modo continuativo, iscrivendosi nell’apposito Albo Regionale. L'iscrizione continuativa, in Toscana, può essere richiesta da associazioni senza scopo di lucro che abbiano un numero non inferiore a 10.000 soci e una presenza organizzata in almeno 3 province. 

Per organizzare viaggi, gite, soggiorni ed escursioni è necessario dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al Comune di Arezzo (all'indirizzo email: comune.arezzo@postacert.toscana.it) che è competente per tutto il territorio provinciale (Art. 98  della L.R. 86/2016 - già aggiornato con l'Art. 36 della L.R. 3/2019), allegando:

- Modello compilato della comunicazione;

- programma dell’iniziativa;

- copia di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti alla iniziativa (vedi qui i requisiti minimi dell'assicurazione);

- copia della carta d'identità del responsabile dell'iniziativa.

 

Numero massimo di iniziative consentite:

L’organizzazione è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli Enti Pubblici e due per le associazioni (numeri aggiornati secondo l'Art. 36 della L.R. 3/2019), nell'arco di un anno solare, ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Il numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

(Ad esempio un associazione può organizzare fino a 20 viaggi all'anno della durata di una sola giornata senza pernottamento, o 1 viaggio della durata di una settimana e 13 viaggi senza pernottamento, o ancora 2 viaggi, uno di 9 giorni ed uno di 11 giorni).

 

Sanzioni amministrative:

È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00 l'associazione che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 98 della L.R. 86/2016.

In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

Normativa di riferimento:

- Legge Regione Toscana n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”

- Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana n. 47/R del 2018 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86”

- D. Lgs. n. 79/2011 “Codice del turismo”

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