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Voto domiciliare

1. Voto domiciliare (art.1 D.L. 1/2006 convertito dalla L. 22/2006 e modificato dalla L.46/2009)

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare presso la propria abitazione o in un'altra abitazione ove eventualmente dimorino per motivi di assistenza, purché nell'ambito del territorio.

L'elettore interessato deve presentare apposita domanda di ammissione al voto domiciliare all'Ufficio Elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La domanda è una dichiarazione in carta libera in cui l’elettore esprime la volontà di votare presso l'abitazione in cui dimora e comunica l'indirizzo completo e, possibilmente, anche un recapito telefonico.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia della tessera elettorale

b) un certificato sanitario rilasciato da un funzionario medico designato dagli organi dell'A.S.L. dal quale risulti l'esistenza di un’infermità fisica tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Il medesimo certificato può attestare anche l’eventualità di un accompagnatore per l’esercizio del voto, nel caso in cui sulla tessera elettorale non vi sia l’annotazione del diritto al voto assistito (simbolo AVD).

Non è obbligatorio il possesso di certificati di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992 o di invalidità, ma è sufficiente la certificazione del Servizio Sanitario Nazionale che attesti quanto sopra.

Sarà cura dell’Ufficio Elettorale trasmettere le domande all'Azienda USL Toscana Sud Est Servizio Medicina Legale che contatterà gli interessati.

MODULISTICA VOTO DOMICILIARE