Referendum popolare confermativo - Propaganda elettorale

Dettagli della notizia

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Data:

19 febbraio 2026

Tempo di lettura:

3 min

REFERENDUM PROPAGANDA

Descrizione


Dal 30° giorno antecedente le elezioni (e quindi da venerdì 20 febbraio 2026) la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici e dai promotori del  referendum che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

E’ vietato pertanto affiggere materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati dal Comune.
Il Comune provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati. 
Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti.
Sono  vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio  assegnate ai partiti e promotori ammessi alla campagna elettorale.

La Giunta Comunale ha assegnato ai partiti e gruppi politici e promotori del  referendum (che abbiano fatto regolare richiesta  entro il termine di lunedì 17 febbraio 2026)  gli  spazi da destinare alla  propaganda elettorale .

I materiali di propaganda elettorale dovranno essere affissi negli appositi spazi assegnati dal Comune secondo le seguenti indicazioni tecniche:

  • presso i n. 20 luoghi destinati, per mezzo di postazioni di tabelle, alle affissioni in materia di propaganda elettorale (in ogni postazione spetta, ad ogni partito politico o comitato di ciascun referendum, una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza  
  • secondo il numero d’ordine progressivo degli spazi assegnato ai partiti e gruppi politici ed ai  promotori del  referendum che ne abbiano fatto regolare richiesta, in base all’ordine di presentazione delle suddette domande (numerando gli spazi progressivamente a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale).


Le delibere della Giunta Comunale n. 63 e n. 76 del 2026 sono visibili all'Albo Pretorio On Line del Comune di Arezzo. (inserire link)


La propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa e volantinaggio

Si ricordano le principali disposizioni in materia di propaganda ( L. n.212/1956 e successive modificazioni) richiamate dalla Prefettura di Arezzo:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni (quindi da venerdì 20 febbraio 2026)

  • è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi ecc.). Fanno eccezione le insegne indicanti le  sedi dei partiti e movimenti. 
  • è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa ( a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose);
  • Propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili:   è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
  • Propaganda fonica non luminosa eseguita con mezzi mobili : l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 e subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui la propaganda si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto;
  • Volantinaggio : è vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

 

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti: 

legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica)

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale ai numeri 0575 377 774- 239  o alla email: elettorale@comune.arezzo.it.

 

Ultimo aggiornamento

20/02/2026, 05:26

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