| Le Agenzie per il lavoro sono operatori abilitati, attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come previsto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003, ed iscritte in un apposito albo informatico.
Le Agenzie possono svolgere le attività di seguito elencate:
1) Somministrazione di lavoro: fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. Le agenzie mettono a disposizione di soggetti utilizzatori della prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.
2) Intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Comprende, la raccolta dei curriculum dei potenziali lavoratori, la preselezione, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.
3) Ricerca e selezione del personale : attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una più posizioni lavorative in seno all'organizzazione e su specifico incarico del committente.
4) Supporto alla ricollocazione professionale : l'attività è effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro. |